Lastrico solare – concessione in godimento ad un terzo per l’installazione di infrastrutture ed impianti.

(Cass. S.U. n. 8434 del 30/04/2020)

Le Sezioni unite civili, decidendo su questione di massima di particolare importanza in tema di condominio, hanno affermato, i seguenti principi di diritto: “I) Il programma negoziale con cui il proprietario di un lastrico solare intenda cedere in godimento ad altri, a titolo oneroso, la facoltà di installarvi e mantenervi per un certo tempo un ripetitore, o altro impianto tecnologico, con il diritto di mantenere la disponibilità ed il godimento dell’impianto ed asportare il medesimo alla fine del rapporto, può astrattamente essere perseguito sia attraverso un contratto ad effetti reali, sia attraverso un contratto ad effetti personali; la riconduzione del contratto concretamente dedotto in giudizio all’una o all’altra delle suddette categorie rappresenta una questione di interpretazione contrattuale, che rientra nei poteri del giudice di merito. II) qualora le parti abbiano inteso attribuire al loro accordo effetti reali, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto costitutivo di un diritto di superficie, il quale attribuisce all’acquirente la proprietà superficiaria dell’impianto installato sul lastrico solare, può essere costituito per un tempo determinato e può prevedere una deroga convenzionale alla regola che all’estinzione del diritto per scadenza del termine il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione; il contratto con cui un condominio costituisca in favore di altri un diritto di superficie, anche temporaneo, sul lastrico solare del fabbricato condominiale, finalizzato alla installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, richiede l’approvazione di tutti i condomini. III) qualora le parti abbiano inteso attribuire al loro accordo effetti obbligatori, lo schema negoziale di riferimento è quello del contratto atipico di concessione ad aedificandum di natura personale, con rinuncia del concedente agli effetti dell’accessione; con tale contratto il proprietario di un’area concede ad altri il diritto personale di edificare sulla stessa, di godere e disporre dell’opera edificata per l’intera durata del rapporto e di asportare tale opera al termine del rapporto. Esso è soggetto alla disciplina dettata, oltre che dai patti negoziali, dalle norme generali contenute nel titolo II del libro IV del codice civile (art. 1323 c.c.), nonché, per quanto non previsto dal titolo, dalle norme sulla locazione, tra cui quelle dettate dagli artt. 1599 c.c. e 2643 n. 8 c.c. Ove stipulato da un condominio per consentire ad altri la installazione di un ripetitore, o altro impianto tecnologico, sul lastrico solare del fabbricato condominiale richiede l’approvazione di tutti i condomini solo se la relativa durata sia convenuta per più di nove anni”.

Fonte: Ufficio del Massimario – Corte Suprema di Cassazione

Avv. Sandro Sanna

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Il Garante rende noto il bilancio sanzionatorio 2018

Banche, dati sanitari, carte fedeltà nel piano ispettivo del Garante Privacy 
Con oltre 8 milioni di euro di sanzioni riscosse il bilancio 2018 segna un incremento del +116% 

Istituti di credito, sanità, sistema statistico nazionale (Sistan), Spid, telemarketing, carte di fedeltà, grandi banche dati pubbliche. Sono questi i settori sui quali nei prossimi mesi punterà la sua lente il Garante per la protezione dei dati personali contenuti nel piano ispettivo per il primo semestre 2019 approvato nelle scorse settimane.

L’attività ispettiva, svolta anche in collaborazione con il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, riguarderà innanzitutto i trattamenti di dati effettuati dalle banche, con particolare riferimento ai flussi legati all’anagrafe dei conti; i trattamenti di dati effettuati dalle Asl e poi trasferiti a terzi per il loro utilizzo a fini di ricerca;  la gestione delle carte di fidelizzazione da parte delle aziende; il rilascio dell´identità digitale ai cittadini italiani (Spid); il Sistema Integrato di Microdati (Sim) dell´Istat.

I controlli si concentreranno anche sull´adozione delle misure di sicurezza da parte di pubbliche amministrazioni e di imprese che trattano dati sensibili, il rispetto delle norme sull´informativa e il consenso, la durata della conservazione dei dati da parte di soggetti pubblici e privati. L’attività ispettiva verrà svolta anche in riferimento a segnalazioni e reclami con particolare attenzione alle violazioni più gravi.

Intanto il bilancio 2018 dell´attività ispettiva dell´Autorità conferma l’incremento dell´attività sanzionatoria già registrato lo scorso anno.

Nel corso del 2018 sono state adottate 175 ordinanze-ingiunzione, a fronte delle 109 del 2017 ed è stato rilevato un notevole aumento delle somme riscosse pari a 8.161.806 euro, a fronte dei 3.776.694   euro registrati nel 2017 (con una variazione positiva del +116% ).

Da registrare inoltre un incremento del 20% delle violazioni amministrative contestate: 707 nel 2018 rispetto alle 589 contestazioni del 2017.

Le contestazioni hanno riguardato la violazione di disposizioni del Codice per illeciti commessi prima della data di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679.

Sono invece diminuite le segnalazioni all´autorità giudiziaria: 27 nel 2018 rispetto alle 41 del 2017.

Gli accertamenti, svolti nel 2018 anche con il contributo delle Unità Speciali della Guardia di finanza, Nucleo speciale privacy, hanno riguardato numerosi e delicati settori, sia nell´ambito pubblico che privato. Per quanto riguarda il settore privato le ispezioni si sono rivolte principalmente ai trattamenti effettuati: dagli istituti di credito, da società per attività di rating sul rischio e sulla solvibilità delle imprese, dalle aziende sanitarie locali e poi trasferiti a terzi per il loro utilizzo a fini di ricerca, da società che svolgono attività di telemarketing, da società che offrono servizi di “money transfer”. Oggetto di particolare accertamento anche i trattamenti di dati svolti da società assicuratrici attraverso l’installazione di “scatole nere” a bordo degli autoveicoli e da società che offrono servizi medico-sanitari tramite app.

Per quanto riguarda il settore pubblico l´attività di verifica si è concentrata su enti pubblici, soprattutto Comuni e Regioni, che svolgono trattamenti di dati personali  mediante app per smartphone e tablet,  con  particolare attenzione all’eventuale profilazione e geolocalizzazione degli utenti; sulle grandi banche dati; sul sistema della fiscalità, con speciale riguardo alle misure di sicurezza e al sistema degli audit; sul sistema informativo dell´Istat e sullo Spid.

Fonte: https://www.gpdp.it/web/guest/home

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Avv. Sandro Sanna