Servizio Idrico – Canone di depurazione – riduzione.

Cass. Sentenza n. 3314 del 11/02/2020

MANCANZA E TEMPORANEA INATTIVITÀ DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE – RICONDUCIBILITÀ A TALE NOZIONE DELLA “ASSOLUTA INSUFFICIENZA” DI DETTO IMPIANTO.

La Corte di Cassazione Civile Sez. Terza ha stabilito recentemente un importante principio riguardante la qualità dell’acqua distribuita dai gestori del servizio idrico integrato.

“Alla mancanza ed alla temporanea inattività degli impianti di depurazione, che giustificano il diritto dell’utente di chiedere ai gestori del servizio idrico integrato la restituzione della quota non dovuta di tariffa, va equiparata la “assoluta insufficienza” di detti impianti poiché, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 39 del 2010 e n. 335 del 2008, il pagamento di un servizio di depurazione del quale non si è comunque potuto usufruire per fatto non imputabile è da ritenere, in ogni caso, indebito.”

Fonte: Ufficio del Massimario – Corte Suprema di Cassazione

Avv. Sandro Sanna

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